lunedì 28 maggio 2018
Casa nuova,chi paga le vecchie spese
Il Codice Civile stabilisce che chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. La norma si applica anche per gli immobili acquistati a un'asta giudiziaria.
Per le spese straordinarie tenuto a sopportarne i relativi costi è chi risultava proprietario al momento in cui è stata adottata la delibera.
Trattandosi, però, di acquistare da un fallimento, o da una procedura esecutiva avviata nei confronti di un debitore insolvente, l'aggiudicatario dovrà farsi carico anche di questo onere, salvo tentare un assai improbabile recupero presso il debitore qualora i lavori fossero stati deliberati prima dell'aggiudicazione. Pertanto, prima di acquistare a un'asta giudiziaria un immobile ubicato in un condominio, è opportuno informarsi presso l'amministratore se e di quale importo è debitore il precedente proprietario, se e per quale importo sono stati deliberati lavori straordinari, se vi sono giudizi in corso, se lo stesso amministratore è intervenuto nel fallimento o nell'esecuzione immobiliare per il recupero dei contributi condominiali da parte del precedente proprietario, e se vi sono buone possibilità di realizzo del credito.
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