venerdì 30 giugno 2017

Fabbricati rurali, in arrivo le lettere di sollecito per la regolarizzazione


In arrivo le lettere delle Entrate ai proprietari di immobili rurali che non li hanno ancora iscritti al Catasto fabbricati per sollecitarli alla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte. La legge 214/2011 (il Salva Italia) ha previsto l'obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. «Se questo non è stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012 - spiega il comunicato - i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso. In mancanza, gli Uffici provinciali - Territorio dell'agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge».
Per questo i proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell'Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell'immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Con le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all'iscrizione in catasto può beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che si riducono da un importo compreso tra 1.032 e 8.264 euro ad uno di 172 euro (pari ad 1/6 del minimo). «A tal fine - consiglia l’Agenzia - il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).
Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento:
- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- le vasche per l' acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volume tria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;

- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

lunedì 12 giugno 2017

Occhio alla tassa rifiuti, arrivano i controlli incrociati.


Attenzione ai metri quadri dichiarati, alle pertinenze garage e cantine,  sono al setaccio tutti i contribuenti.
Per scovare evasori totali o parziali di Imu e Tari (la tassa di smaltimento dei rifiuti), l'ufficio tributi ricorre alle planimetrie catastali e ai controlli incrociati, vengono confrontate le dichiarazioni dei cittadini in base alle quali sono stati calcolati i tributi locali con i vani (per l'Imu) o con i metri quadrati (per la Tari) di un immobile denunciato al Catasto.
Ai fini del calcolo,  vengono presi i metri quadri complessivi dell'immobile,  si chiede di fare riferimento alla superficie calpestabile, esclusi i muri e le aree scoperte come i balconi e i terrazzi, togliendo quindi un 20%, per ottenere la base imponibile della tassa sui rifiuti, dati che già da alcuni anni sono a disposizione dei comuni. 
Il comune, in caso di omessa/parziale denuncia della tassa, accerta l’omissione, recuperando il dovuto per il periodo non prescritto, aumentato della sanzione massima prevista dalla legge (100%).
Se l’utente si accorge di un errore sulla superficie denunciata, può presentare spontaneamente la denuncia indicando la superficie corretta e la data effettiva dalla quale si è verificata la variazione, evitando le sanzioni.
Per qualsiasi dubbio o perplessità, sono a vostra completa disposizione, vi aspetto nel mio nuovo ufficio e vi ricordo che la prima consulenza è gratuita.