In arrivo le lettere delle Entrate ai proprietari di
immobili rurali che non li hanno ancora iscritti al Catasto fabbricati per
sollecitarli alla regolarizzazione spontanea con sanzioni ridotte. La legge
214/2011 (il Salva Italia) ha previsto l'obbligo, per i proprietari di
fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di
dichiararli al Catasto fabbricati. «Se questo non è stato fatto entro il
termine previsto del 30 novembre 2012 - spiega il comunicato - i proprietari
possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo
dell'istituto del ravvedimento operoso. In mancanza, gli Uffici provinciali -
Territorio dell'agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento in via
sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri
a carico dello stesso e applicando le sanzioni
previste dalla legge».
Per questo i proprietari inadempienti riceveranno nelle
prossime settimane una comunicazione da parte dell'Agenzia, che li inviterà a
regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell'immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Con
le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino
provvede autonomamente all'iscrizione in catasto può beneficiare dell'istituto
del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che si
riducono da un importo compreso tra 1.032
e 8.264 euro ad uno di 172 euro
(pari ad 1/6 del minimo). «A tal fine - consiglia l’Agenzia - il proprietario,
avvalendosi di un professionista tecnico
abilitato, dovrà presentare agli uffici l'atto di aggiornamento
cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto
fabbricati (Docfa).
Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento:
- i manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri
quadrati;
- le serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle
piante sul suolo naturale;
- le vasche per l' acquacoltura o di accumulo per
l'irrigazione dei terreni;
- i manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e
simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volume tria inferiore a
150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente
infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado
(collabenti).
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